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Costituire un'unione civile

Descrizione

Costituire un'unione civile

Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile. Dall'unione civile derivano diritti e doveri reciproci: è necessario contribuire ai bisogni comuni, coabitare e aiutarsi moralmente e materialmente.

Per costituire l’unione civile la coppia può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi, indipendentemente dal luogo di residenza.

Approfondimenti

Se non c'è altro accordo patrimoniale, il regime patrimoniale dell'unione civile è la comunione dei beni.

Anche per le unioni civili valgono le norme su:

  • fondo patrimoniale
  • comunione legale
  • comunione convenzionale
  • regime di separazione dei beni
  • impresa familiare.

I partner possono decidere di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi.

Il cognome comune, se diverso, può essere anteposto o posposto al proprio.

La decisione deve essere comunicata al Comune, ma non comporterà alcuna variazione anagrafica né di stato civile.

Il documento che attesta l'unione civile è rilasciato dall’ufficiale di stato civile e contiene:

  • i dati anagrafici delle parti
  • il regime patrimoniale
  • l'indirizzo di residenza comune
  • i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

Nei certificati e negli atti che contengono lo stato civile è possibile scrivere "unito civilmente" o "unita civilmente".

I cittadini italiani residenti all'estero possono celebrare l'unione civile presso i Consolati d'Italia. Le unioni civili costituite presso l’ufficio consolare italiano sono trascritte negli archivi dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE.

Nel caso di unione civile tra due persone delle quali almeno una di cittadinanza italiana, costituita di fronte alle autorità estere, la domanda di trascrizione deve essere presentata all'ufficio consolare italiano estero della circoscrizione di residenza.

Se uno straniero vuole unirsi civilmente in Italia, deve presentare al Comune una dichiarazione dell'autorità competente che attesti che non vi sono impedimenti alla celebrazione di unione civile in Italia.

In materia di regime patrimoniale, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento comunitario 204/06/2016, n. 1104 è rimessa alle parti la facoltà di scegliere, in qualunque momento, la legge che regolerà i loro rapporti patrimoniali, purché essa sia, alternativamente, avuto riguardo al momento in cui avviene la scelta:

  •  la legge dello Stato di residenza abituale
  • la legge dello Stato di cittadinanza di almeno una di esse.

In mancanza di una scelta il regime patrimoniale sarà regolato, ai sensi dell’art 26 dello stesso Regolamento, dalla Legge dello Stato luogo della costituzione dell’unione civile.

Non è possibile costituire un'unione civile se uno dei due partner:

  • è sposato o già unito civilmente
  • è stato interdetto per infermità mentale
  • ha un rapporto di parentela, affinità o adozione con l'altro partner
  • è stato condannato per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o del partner della precedente unione civile.

Con il Decreto legislativo 19/01/2017, n. 5, è stata introdotta una procedura particolare in caso di rettificazione di sesso di una persona coniugata. 

Se i coniugi vogliono mantenere in vita il vincolo anche dopo la rettificazione di sesso, devono rendere una dichiarazione congiunta di voler costituire unione civile. La dichiarazione va resa in udienza, durante il processo, e sarà il Tribunale al momento della decisione a trasmettere l’atto al Comune in cui è registrato il matrimonio, dove avverrà conseguentemente la nuova iscrizione nel registro delle unioni civili.

L’unione civile si scioglie quando:

  • uno o entrambi i partner presentano domanda al Comune
  • uno dei partner muore
  • uno dei partner cambia sesso.

Per lo scioglimento si applicano le norme del Decreto legge 12/09/2014, n. 132. In questo caso occorre presentare una dichiarazione al Comune di residenza di una delle parti o al Comune in cui è stata registrata la dichiarazione costitutiva dell'unione.

È possibile sciogliere l’unione anche da un avvocato dopo una negoziazione assistita.

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